|
STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE
STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Visto
L’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n° 297;
Visto l’articolo 21, commi 1,2, e 13
della legge 15 marzo 1997,n° 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n° 176,
di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104,105 e 106 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309;
Visti gli articoli 12,13,\14,15 e 16
della legge 5 febbraio 1992, n° 104;
ViSto l’articolo 36 della legge 6
marzo 1998, n° 40;
Visto il D.P.R. 10 OTTOBRE 1996, N°
567;
Visto l’art. 17 comma 1 della legge 23
agosto 1988, n° 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio
Nazionale della pubblica Istruzione nella adunanza del 10 febbraio
1998;
Udito il parere espresso dal Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;ùSulla
proposta del Ministro della Pubblica Istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
|
E'
opportuno
Quantunque lo statuto degli studenti e delle studentesse sia rivolto
agli alunni della scuola secondaria, che anche i bambini, gli scolari,
della Scuola Materna, Elementare tramite l'orientamento
assiduo e costante della famiglia ed in ambito scolastico degli
insegnanti, abbiamo a scoprire gradualmente, la forza vincolante del
dovere, auspicando che nell'arco temporale della frequenza della
scuola di base, abbiano a maturare la piena responsabilità delle
proprie azioni.
|