Con l'entrata in vigore, il 15 novembre 2009, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono state introdotte numerose novità in materia di
sanzioni disciplinari, gran parte delle quali sono immediatamente operative.
In particolare, facendo seguito a quesiti pervenuti da alcune Segreterie
Territoriali, riteniamo opportuno precisare che dalla
suddetta data di entrata in vigore del decreto 150/09 il procedimento
disciplinare regolamentato dal nuovo articolo 55-bis del decreto legislativo
165/01 (introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 150/09) si applica
ormai anche al personale docente, stante l'abrogazione degli articoli dal 502
al 507 del decreto legislativo 297/94 (abrogazione prevista dall'art. 72,
comma 1, lett. b, del decreto 150/09).
Pertanto il procedimento applicabile d'ora in poi anche al personale docente è
il seguente:
1. SANZIONI DI MINORE ENTITA' (avvertimento scritto, censura)
Competenza: dirigente scolastico
Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 20 giorni
dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni.
Termini a difesa: il dipendente deve essere convocato per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale
il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La
convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni.
L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria
scritta.
In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di
rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Conclusione del procedimento: il dirigente scolastico conclude il
procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di
differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento
del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni). Ai sensi dell'articolo
55-sexies, comma 3, del decreto 165/01, introdotto sempre dall'art. 69 del
decreto 150/09, il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento, o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare
irragionevoli o manifestamente infondate, comporta per il dirigente scolastico
la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari
a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione.
Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra
indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
2. SANZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione dal servizio
fino a trenta giorni, sospensione con utilizzazione in altri compiti,
licenziamento)
Competenza: ufficio competente per i procedimenti disciplinari
Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 40 giorni
dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni. Il
termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla ricezione degli atti
trasmessi da parte del responsabile
dell'istituzione scolastica senza qualifica dirigenziale (preside incaricato)
ovvero se la sanzione da applicare è superiore a quelle
del punto 1, ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha acquisito in altro
modo notizia dell'infrazione.
Termini a difesa: anche in questo caso il dipendente deve essere
convocato per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione
sindacale alla quale il lavoratore aderisce o
conferisce mandato. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno
venti giorni. L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando
eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento
può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua
difesa.
Conclusione del procedimento: i termini per la conclusione del
procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione sono anche in questo caso di sessanta giorni decorrenti dalla data di
prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte
del dirigente scolastico. In caso di differimento dei termini a difesa
superiore a dieci giorni, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è
prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni).
Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra
indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
(a cura dell’Ufficio Legislativo Cisl Scuola)