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con sedi associate di Aritzo,Belvì e Gadoni |
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| Articolo n° 16 : Attribuzioni del Consiglio di Istituto. | |||
| Articolo n° 2 : Proclamazione e nomina | Articolo n° 9 : Svolgimento delle sedute |
Articolo n° 17 : Criteri generali per l’ammissione, la formazione delle classi e per l’assegnazione delle classi e dei plessi ai docenti |
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| Articolo n° 3 : Presidenza | Articolo n° 10 : Criteri per l’ammissione del pubblico alle sedute | ||
| Articolo n° 4 : Giunta | Articolo n° 11 : Verbale | ||
| Articolo n° 5 : Riunioni del Consiglio | |||
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Articolo n° 18 : Criteri per la distribuzione agli alunni di volantini non scolastici |
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| Articolo n° 7 : Ordine del giorno | Articolo n° 15 : Partecipazioni esterne |
Articolo n° 19 : Criteri per l’effettuazione di gite scolastiche e simili |
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Articolo n° 1 : Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale della scuola che, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Intersezione/Interclasse e di classe, ha potere deliberante circa l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola. Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza.
Articolo n° 2 : Proclamazione e nomina I membri del Consiglio di Istituto, proclamati eletti dal primo seggio, vengono nominati dal Dirigente Scolastico, a ciò delegato in via permanente dal Provveditore agli Studi (O.M. 332 dell’8/2/82). Sempre il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’O.M. citata, emana i decreti di surroga. Articolo n° 3 : Presidenza Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori dell’ Istituto. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si ripete la votazione fino a determinare una maggioranza. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votare fra i componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente. Articolo n° 4 : Giunta Nella prima riunione, dopo la elezione del Presidente ed eventualmente, del Vice Presidente, il Consiglio provvede alla elezione con scrutinio segreto dei membri della Giunta Esecutiva; a tal fine si fanno votazioni quanti sono i membri da eleggere (2 genitori, 1 docente e 1 non docente) che affiancano Dirigente Scolastico e DSGA (già segretaria) della scuola che sono membri di diritto. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca in relazione all’attività da espletare nonchè all’eventuale preparazione delle sedute del Consiglio ed alla fissazione dell’o.d.g. Per questi ultimi aspetti è anche consentito al presidente della Giunta interpellarne i membri di persona o telefonicamente. La convocazione della Giunta deve essere comunicata ai suoi membri mediante avviso scritto o fonogramma con almeno tre giorni di anticipo. Articolo n° 5 : Riunioni del Consiglio Il Consiglio di Istituto si riunisce in occasione delle periodiche scadenze relative alle delibere di propria competenza (programma annuale, conto consuntivo, ecc...) nonchè ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio stesso e/o dal Presidente della Giunta oppure sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dall’assemblea di ognuna delle componenti della scuola con la precisazione degli argomenti da porre all’o.d.g. |
Articolo n° 6 : Convocazione Il Consiglio di Circolo è convocato dal suo Presidente ovvero dal Presidente della Giunta Esecutiva, d’intesa per quanto concerne la scelta del giorno, dell’ora e del luogo in relazione all’attività degli altri Organi Collegiali della scuola. La convocazione con l’indicazione degli argomenti all’o.d.g. deve essere predisposta con congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - ed effettuata tramite invio di lettera personale a ciascun Consigliere. In ogni caso però l’affissione all’albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale. Articolo n° 7 : Ordine del giorno L’o.d.g. delle sedute è fissato dal Presidente della Giunta e/o dal Presidente del Consiglio sentite le eventuali proposte dei membri della giunta ed inseriti gli eventuali punti richiesti per iscritto dai Consiglieri. L’introduzione della voce “varie ed eventuali” permette di inserire all’o.d.g. voci non previste che sono però discusse solo se tutti i presenti sono d’accordo; diversamente vengono rimandate alla seduta successiva che, in caso di urgenza, è convocata entro una settimana. Articolo n° 8 : Delibere e validità delle sedute Il Consiglio di Circolo delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza. Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione sugli argomenti dell’ordine del giorno è segreta solo quando si faccia questione di persone. Articolo n° 9 : Svolgimento delle sedute Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente o in sua assenza, dal Vice presidente o dal Genitore Consigliere più anziano. Spetta al Presidente (o a chi lo sostituisce) esporre gli argomenti iscritti all’o.d.g. o invitare a farlo il Presidente o un membro della Giunta o il Consigliere che ne ha chiesto l’iscrizione. Sempre al Presidente compete dare la parola, regolare gli interventi, mettere ai voti, aggiornare eventualmente la seduta e simili nonchè mantenere l’ordine esercitando a tal fine gli stessi poteri conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Ciò anche in relazione all’eventuale presenza del pubblico, ammesso ai sensi della legge 11/10/77, n. 748. Articolo n° 10 : Criteri per l’ammissione del pubblico alle sedute Con riferimento alla sopra citata legge 748/77, alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso nonchè i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla L. 278/76. L’ammissione del pubblico è comunque regolata dai seguenti criteri generali: - capienza ed idoneità, verificata seduta stante dal Presidente che può disporre la sospensione o l’aggiornamento al fine di adottare adeguati provvedimenti; - assenza di argomenti in discussione riguardanti persone; - comportamento del pubblico tale da consentire l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, che in caso contrario è facoltà del Presidente disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. |
Articolo n° 11 : Verbale Al termine di ogni seduta del Consiglio di Istituto o comunque prima della successiva seduta viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio, il Verbale sintetico contenente però nel dettaglio le deliberazioni e gli atti. Detto verbale viene pubblicato e resta a disposizione dei Consiglieri e degli interessati presso tutte le scuole e presso la Direzione Didattica, viene letto o dato per letto ed approvato in apertura di una nuova seduta, ed inserito nel fascicolo dei verbali con le pagine progressivamente numerate e timbrate e con la firma, a conclusione di ogni seduta, del Segretario e del Presidente. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Articolo n° 12 : Segretario Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono svolte da un Consigliere designato dal Presidente: di norma il Dirigente Scolastico salvo diversa specifica designazione del Presidente stesso. Articolo n° 13 : Diritti - Doveri dei Consiglieri I Consiglieri di Istituto hanno diritto di accedere agli uffici di Segreteria dell’ Istituto Comprensivo per avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato nonchè di chiedere al Presidente della Giunta informazioni e spiegazioni sullo stato di avanzamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Nell’ambito delle sedute hanno diritto di parola e di voto nonchè di chiedere la trascrizione a verbale di particolari interventi dei quali forniscono o dettano al Segretario il testo, seduta stante. Consiglieri di Istituto hanno altresì il dovere di presenziare alle sedute o di giustificare le assenze, per quanto possibile preventivamente, a pena di decadenza dopo tre assenze non giustificate. Articolo n° 14 : Commissioni Per meglio espletare le proprie funzioni il Consiglio può costituire commissioni di lavoro o di studio chiamando a farvi parte sia consiglieri sia elettori di qualsivoglia componente scolastica. Articolo n° 15 : Partecipazioni esterne Il Consiglio di Istituto, qualora ne ravvisi l’opportunità, può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dell’ASL, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ecc...al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessano anche le comunità locali o componenti sociali, sindacali e culturali operanti nelle comunità stesse. Articolo n° 16 : Attribuzioni del Consiglio di Istituto Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio di Istituto si rimanda alla normativa vigente (già DPR 416/74, ora Testo Unico, D.L. 16/4/94 n. 297). Per quanto concerne criteri ed indicazioni relative al funzionamento e all’organizzazione scolastica che il Consiglio può e deve dare e che di fatto ha già dato si rimanda ai successivi articoli. |
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